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REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 - Opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia: termini e modalità (artt. 1, comma 3, e 4, della legge n. 459 del 2001; art. 4 del d.P.R. n. 104 del 2003).
Documento
23.03.2017 -

REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 - Opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia: termini e modalità (artt. 1, comma 3, e 4, della legge n. 459 del 2001; art. 4 del d.P.R. n. 104 del 2003).

 

Per i referendum del 28 maggio prossimo, com’è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni, apportate da ultimo con legge 6 maggio 2015, n. 52. Gli elettori residenti all'estero, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero e, pertanto, i loro nominativi vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori, ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione. Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all' estero, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione, cioè entro il prossimo 25 marzo 2017. L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità dell'elettore stesso che sottoscrive) entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto. Si ribadisce che eventuali opzioni esercitate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale attua attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l'altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione. Lo stesso Ministero ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo d'opzione che gli elettori residenti all'estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l'opzione per l'esercizio del voto in Italia. Il suddetto modulo d'opzione potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero (www.esteri.it) o su quello del proprio Ufficio consolare.

(In allegato manifesto e modulistica)

 


CittądiCastelloNotizie- Agenzia stampa del Comune di Cittą di Castello
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