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Notizie dal Comune

Avviso pubblico per la presentazione di domande volte alla formazione dell'elenco regionale "Family Helper"
Comune Palazzo
12.07.2016 -

 

Avviso pubblico “Elenco Family Helper”

per la presentazione di domande volte alla formazione dell’elenco regionale “Family Helper”

 

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020

Asse “Inclusione sociale e lotta alla povertà”

Priorità di investimento 9.4 – R.A. 9.3

 

 

 

PREMESSA

AVVISO PUBBLICO, aperto e con durata triennale, per la presentazione di domanda per l’iscrizione all’elenco regionale “Family helper”,  rivolto a persone disponibili ad offrire, nell'ambito di rapporti di lavoro accessorio, servizi finalizzati ad  agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle persone e delle famiglie, quali supporto nell' espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità quotidiane, accompagnamento di persone, etc.

L’azione è articolata  in  due fasi:

la formazione dell’elenco regionale “Family helper” (presente avviso);
l'erogazione a persone e famiglie di buoni lavoro (voucher INPS) da utilizzare per remunerare prestazioni erogate in forma di lavoro accessorio, offerte dagli iscritti, sulla base di specifico Avviso Pubblico, nell’elenco regionale “Family helper”.

ARTICOLO 1

FINALITA’ GENERALI

Anche in Umbria, dove le reti  parentali  e personali  da sempre svolgono  una consistente funzione di supporto alle necessità della  vita quotidiana, la società regionale, e la sua componente femminile in particolare, a fronte del perdurare di una severa  crisi economica e della  precarietà occupazionale, incontrano  crescenti difficoltà  esistenziali e nella  conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ciò determina in significativa misura il ricorso a prestazioni pre-professionali, spesso caratterizzate da scarsa o nulla regolarità dal punto di vista contributivo e reddituale (c.d. “lavoro nero”). In tale contesto finalità generale dell'azione regionale è il miglioramento delle relazioni di supporto alla famiglia, agendo in modo integrato su due aspetti:

-   la dotazione di risorse a famiglie con significativo carico di cura nei confronti di adulti e/ minori, in possesso di specifici requisiti sociali e reddituali;

-   l'emersione del lavoro nero, attraverso il ricorso alla forma contrattuale del lavoro accessorio.

L'azione raggiunge i propri obiettivi  articolandosi in due fasi, tra loro strettamente connesse:

la prima, dedicata alla formazione dell’Elenco regionale dei  ‘Family helper’. A tal fine si procede con il presente Avviso rivolto a persone in possesso di determinati requisiti minimi di accesso e disponibili, su base volontaria,  a fornire servizi integrativi flessibili, quali, a titolo esemplificativo: i) supporto a bambini e ragazzi, fra cui accompagnamento a scuola o nelle attività extra-scolastiche e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici; ii) supporto nell'espletamento di attività domestiche, nello svolgimento delle diverse attività quotidiane, con esclusione delle prestazioni specialistiche di ogni tipo in campo educativo, sociale e sanitario. Si tratta, in ogni caso, di servizi rivolti ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, coniugare il diritto al lavoro con il lavoro di cura familiare, prioritariamente svolto dalle donne e, pertanto, a ridurre la disparità, creando le condizioni necessarie per una maggiore partecipazione e/o permanenza femminile sul mercato del lavoro. Un risultato auspicabile dell’azione degli helper potrà essere un miglior accesso anche ai servizi territoriali più rispondenti ai bisogni espressi dalla persona e dalla famiglia;
la seconda, dedicata alla concessione di un contributo sotto forma di ‘buoni lavoro INPS’ (voucher del valore di 10 euro cadauno) alle persone con carico di  cura coadiuvate dall’helper nella conciliazione e da esse spendibili per retribuire le relative prestazioni, acquisibili con esclusivo riferimento agli iscritti all'elenco, sulla base della libera scelta delle parti.

 

ARTICOLO  2

INTERVENTO

II presente avviso si colloca all’interno del quadro programmatorio del PO FSE UMBRIA 2014-2020 

Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà;

Priorità d’investimento: 9.4 miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale.

Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi  rivolti ai bambini e ai  dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia.

Azione 2) Implementazione di buoni servizio [per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera], promozione dell’occupazione regolare.

Intervento specifico: buoni servizio via INPS per prestatori individuali di servizi domiciliari da elenco regionale (buoni servizio per servizi a persone con limitazione dell’autonomia, rete dei servizi sociosanitari domiciliari).

 

ARTICOLO 3

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E RELATIVE SPECIFICHE DELL’AVVISO

Oggetto del presente avviso pubblico aperto è l’istituzione e la gestione dell'elenco regionale denominato Family helper (da qui in poi “elenco” per semplicità), costituito dalle persone, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5, disponibili ad offrire servizi di cura e sostegno educativo sotto forma di lavoro accessorio, retribuito nei limiti e nelle modalità di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e dei relativi decreti attuativi, nonché nel rispetto della normativa  relativa ai buoni lavoro o voucher INPS.
L'elenco è costituito e gestito nel rispetto ed attuazione dei principi di libera concorrenza relativi al mercato interno, per lo specifico dei servizi alla persona.
Ai fini del presente avviso i servizi erogabili sono intesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali supporto nell'espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità quotidiane, accompagnamento di persone (quali minori, adulti ed anziani in difficoltà).
Sono in ogni caso escluse le prestazioni normate dalla legge regionale 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, art. 299, le prestazioni sanitarie e/o comunque relative all'esercizio di attività e professioni nei campi socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario oggetto di normazione cogente nazionale e/o regionale.

 

ARTICOLO 4

EFFETTI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO APERTO REGIONALE FAMILY HELPER

L'iscrizione all'elenco è condizione necessaria per la remunerazione delle prestazioni rese alle persone e famiglie beneficiarie del contributo della Regione Umbria, sotto forma di buoni servizio (voucher) INPS, nell'ambito del PO FSE 2014-2020.
La Regione, in quanto unica responsabile dell'elenco, garantisce a tutti gli iscritti parità di informazione nei confronti dei beneficiari dei buoni servizio.
L'iscrizione all'elenco comporta l'accettazione da parte dell’helper  delle regole relative:

all'erogazione delle prestazioni,  come da allegato 1) al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale;
al monitoraggio ed alla valutazione dell'intervento, anche con riferimento alle percezioni dei beneficiari circa la qualità delle prestazioni ricevute.

In nessun caso la condizione di avvenuta iscrizione all’elenco può determinare un automatico riconoscimento nell'ambito delle qualifiche professionali relative ai servizi alla persona.
L'erogazione di prestazioni nell'ambito dell'intervento “Family Help” costituisce titolo per l'accesso, al suo termine, alla certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini dell'acquisizione per capitalizzazione di una qualifica professionale ad esse coerente, nelle modalità successivamente specificate.
La relazione fra domanda ed offerta di lavoro è di esclusivo dominio delle parti interessate, fermo restando,  in ogni caso,  il rispetto di quanto previsto dalle norme applicabili, richiamate all’art. 3, co. 1 del presente avviso.
Le prestazioni erogate dagli iscritti all’elenco si configurano come lavoro accessorio.  Ciascun voucher INPS, con valore pari ad Euro 10,00 nominali lordi, corrispondenti ad Euro 7,50 netti, si configura quale compenso di un’ora di prestazione. Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
Ciascuna persona interessata all'iscrizione all’elenco regionale Family helper ha facoltà di specificare, con riferimento ad una o più tra le zone sociali sotto riportate, le proprie preferenze circa la zona  di erogazione delle prestazioni, senza che ciò configuri, in ogni caso, un successivo vincolo all'effettiva erogazione anche in altre zone sociali regionali.

 

 

 

ZONA SOCIALE

(Comune capofila)

COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA ZONA SOCIALE

Città di Castello

Citerna, Citta’ di Castello, Lisciano Niccone Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide,

Corciano, Perugia, Torgiano

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica.

Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi, San Venanzo.

Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno

Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo.

Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera.

Bevagna, Foligno, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Valtopina.

Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Spoleto.

Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.

Attigliano, Amelia, Alviano, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Avigliano Umbro.

Allerona, Castel Giorgio, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Parrano Umbro, Porano,

 

ARTICOLO 5

 DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L’iscrizione avviene mediante procedura telematica presente nella sezione del sito Internet della Regione Umbria, area tematica “Sociale”, raggiungibile all'indirizzo http://www.regione.umbria.it/sociale, secondo le modalità ed i  termini di cui all’art. 6.
L’iscrizione nell’elenco regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

avere più di 18 e meno di 65 anni compiuti;
avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e  loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o dello status di   protezione sussidiaria;
godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
non aver riportato condanne penali passate in giudicato; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti, né procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
essere nello stato di disoccupazione o di non occupazione. Ai sensi dell’art.19 del d.lgs n. 150/2015 sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Ai sensi dell’art.19, comma 7, del d.lgs n. 150/2015,  l'accesso alle prestazioni di carattere sociale condizionate  allo stato di disoccupazione non richiede la registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, riferendosi dunque più ampiamente alla condizione di non occupazione. La nozione di “non occupazione”, anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, interessa, in via analogica, anche le disposizioni degli artt. 9 e 10 del d.lgs n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l’impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un'attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.
rientrare in una fra le seguenti condizioni:

precedente iscrizione all’elenco regionale “Family helper” di cui alla DGR n. 539 del 01 giugno 2011 ed atti successivi di aggiornamento dell’elenco;
possesso di diploma liceale in scienze umane (nuovo ordinamento) o corrispondente diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale - quinquennale dell'ordinamento previgente;
possesso di diploma di scuola secondaria superiore e di qualifica professionale rilasciata, ai sensi della l. 845/78 e s.m.i., nell'ambito delle professioni di cui alla posizione 3.4.5.2.0 - tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale della Classificazione delle Professioni 2011 (CP 2011 ISTAT);
possesso di laurea triennale, magistrale o di vecchio ordinamento, nelle classi delle scienze dell'educazione e della formazione, delle scienze e tecniche psicologiche, del servizio sociale e di sociologia, nonché delle professioni sanitarie, con valore equipollente ove il titolo accademico sia stato acquisito all’estero;
assolvimento dell'obbligo scolastico, accompagnato da dimostrabili e regolari esperienze pregresse di lavoro nelle aree socio-educativa e/o socio-assistenziale per almeno sei mesi, anche non continuative, nell'ultimo decennio, o  di prestazione di servizio civile nazionale, ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” concluso regolarmente con l’acquisizione dell’attestato di fine servizio, accompagnato da positiva frequenza di percorso formativo di cui all’art. 8 del presente avviso. Il richiedente deve indicare: il datore di lavoro o committente e il relativo codice fiscale/partita IVA, la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro/contratto e il periodo di lavoro espresso in giorni. Nel caso che le pregresse esperienze siano di lavoro accessorio il cui pagamento è avvenuto attraverso 'buoni lavoro' (voucher) INPS deve essere indicato solo il periodo di lavoro, tenuto conto che una giornata lavorativa si considera maturata con sei ore effettuate e non si considerano valide le ore non sufficienti a formare una giornata lavorativa.

 

ARTICOLO 6

 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDURA PER L’AMMISSIBILITA’ E L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO

La domanda può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria del presente avviso e sul canale Bandi del sito istituzionale regionale (www.regione.umbria.it) e alla pagina http://www.regione.umbria.it/sociale, attraverso la procedura telematica preceduta da una registrazione sul sistema informatico per l’autenticazione sul sistema Fed-Umbria a cui occorre preventivamente accreditarsi seguendo la procedura online sotto riportata.

Registrazione a Fed-Umbria

Collegarsi all’indirizzo htt://identity.pa.umbria.it e attivare la funzione “Registrazione Nuovo Utente” seguendo le istruzioni ivi riportate. Completata la registrazione il sistema invia all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di immissione dei propri dati personali una password temporanea da modificare al primo accesso al sistema. Successivamente, se la persona non è in possesso di una Carta di identità elettronica o di una Carta nazionale dei servizi, deve recarsi presso uno degli sportelli abilitati (elenco disponibile http://identity.pa.umbria.it/manuale/elenco_degli_sportelli.htm) e chiedere di essere identificato all’accesso Fed-Umbria.

Tale operazione va effettuata una tantum e non è necessaria qualora lo stesso utente si fosse già registrato in precedenza al Fed-Umbria per l’accesso ad altri servizi di identità regionale.

L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le domande trasmesse con modalità diverse da quanto sopra indicato, non sono ammissibili.
Il PRESENTE AVVISO RIMANE APERTO FINO al 30/06/2019.
Le dichiarazioni effettuate dal candidato hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. In caso di atti e/o dichiarazioni false, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda di iscrizione, di cui al comma 1), deve essere obbligatoriamente allegata copia (fronte/retro) di un documento di identità del candidato, in corso di validità, pena la inammissibilità della domanda e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o del cedolino di rinnovo (fronte/retro).
L’omissione della firma, a sottoscrizione della domanda e dell’autocertificazione dei requisiti richiesti, nelle modalità previste dalla procedura telematica, non può essere sanata e comporta l’inammissibilità della domanda. Qualora l’omissione della sottoscrizione non sia stata rilevata dal sistema informatico la Regione Umbria procede alla cancellazione di questi iscritti in sede di verifica di cui al comma 9.
Le domande, verificate attraverso il sistema informatico rispetto alla presenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5, determinano l’automatica iscrizione nell’elenco o l’inserimento nell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare al corso formativo di cui all’art. 8 del presente avviso, ove ricorrano le condizioni dell’art. 5, co. 2, lettera f), punto 5.
Il richiedente deve indicare in modo esatto nella domanda i propri recapiti (telefonici e di indirizzo e-mail) e comunicare, tempestivamente, agli uffici regionali, tramite procedura telematica, eventuali successive modifiche.
Il Servizio regionale competente in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati, e di effettuare, ai sensi dall’articolo 71 del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte.

 

ARTICOLO 7

 PUBBLICAZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO

L’elenco diventa pubblico (online) attraverso l’inserimento nel sito Web della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) alla pagina http://www.regione.umbria.it/sociale a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e l’aggiornamento del medesimo avviene in tempo reale alla verifica telematica di cui all’art. 6, co. 7.
L’elenco è presentato in ordine alfabetico e contiene: il nome e cognome dell’iscritto, il numero di telefono, l’indirizzo mail e la eventuale specificazione della/e zona/e sociale/i rispetto alla/e quale/i il richiedente abbia espresso preferenza in ordine allo svolgimento delle proprie prestazioni, laddove egli abbia usufruito di tale facoltà.
Entro il mese di giugno di ogni anno, attraverso il sistema informatico canale Bandi del sito istituzionale regionale (www.regione.umbria.it), l’iscritto all’elenco, ai fini del mantenimento della proprio nominativo e pena la cancellazione automatica successiva a detta data, deve confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione previsti dal presente avviso. Tale dichiarazione viene effettuata attraverso procedura informatica e ai sensi del DPR n. 445/2000.
Qualora l’iscritto all’elenco:

intenda cancellare il proprio nominativo, può farlo in qualunque momento, attraverso richiesta tramite il sistema informatico pubblicato sul canale Bandi del sito istituzionale regionale  (www.regione.umbria.it). La richiesta determina la cancellazione immediata, comunque nei termini procedimentali di 30 giorni ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 8/2010 e della avvenuta cancellazione viene data comunicazione al richiedente;
debba modificare le proprie informazioni, attinenti al numero di telefono, all’indirizzo mail e alle zone sociali relativamente alle quali ha espresso preferenza in ordine alla erogazione delle prestazioni, avanza richiesta attraverso il sistema informatico pubblicato sul canale Bandi del sito istituzionale regionale  (www.regione.umbria.it). La richiesta determina la modifica immediata e, comunque, nei termini procedimentali di 30 giorni ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 8/2010.

 

ARTICOLO 8

 PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo a carattere obbligatorio è rivolto unicamente a coloro che ricadono nella condizione di cui all'art. 5, co. 2, lettera f), punto 5. Il percorso formativo è ordinariamente realizzato dalla Regione al raggiungimento di n.20 persone per sessione; la Regione si impegna, comunque, a realizzare almeno una edizione corsuale ogni 6 mesi, per un numero massimo di 10 sessioni, nel rispetto ed in attuazione dei principi di efficiente uso delle risorse. La Regione comunica ai destinatari il calendario dei corsi in tempo utile a permetterne la frequenza.
La partecipazione al percorso è gratuita. La formazione, per complessive 32 ore, verte sugli aspetti fondamentali della relazione nell'ambito dell'erogazione dei servizi relativi alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle persone e delle famiglie, nonché sulla conoscenza dei servizi territoriali alla persona. Il percorso si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza. Ai fini del conseguimento dell’attestato è consentito un numero massimo di ore di assenza non superiore al 10% della durata complessiva del corso.
Il rilascio dell’attestato di frequenza, a cura del soggetto formatore, costituisce titolo per l’iscrizione all’elenco, unitamente agli altri requisiti richiesti e specificati nell’art. 5. All’iscrizione all’elenco si provvede, automaticamente, nel termine di 30 giorni dal rilascio dell’attestato di frequenza.

 

ARTICOLO 9

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto attiene alle norme che regolano le fasi di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione, certificazione di spesa, tempi di attuazione, attestazioni finali si rinvia a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento.

 

ARTICOLO 10

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Umbria - Direzione Regionale - Salute Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia.

Dirigente Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Maria Vestrelli; e-mail avestrelli@regione.umbria.it.

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Susanna Schippa – e-mail: sschippa@regione.umbria.it.

Il diritto di accesso, di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i., viene esercitato, mediante richiesta motivata, indirizzata alla Regione Umbria – Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all’art. 25 della citata legge.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 i dati personali dei beneficiari verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari all’espletamento delle attività indispensabili ai procedimenti inerenti il presente avviso pubblico. Il trattamento dei suddetti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Potranno esercitarsi i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi dell’Unione Europea, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria, nonché ad altri soggetti pubblici previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Titolare del trattamento dei dati: Regione Umbria – Giunta regionale.

Responsabile del trattamento dei dati: il Dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

 

ARTICOLO 11

 INFORMAZIONI SULL’AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile in internet nel canale “Bandi” del sito istituzionale della Regione Umbria www.regione.umbria.it e alla pagina http://www.regione.umbria.it/sociale.
Informazioni in merito al presente avviso pubblico possono essere richieste alla Sezione - Diritti dell'infanzia, adolescenza e giovani. Area del disagio minorile. Sostegno alle responsabilità, del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria - Direzione Regionale - Salute Welfare, Organizzazione e Risorse Umane, alle referenti di seguito indicate:

Susanna Schippa: tel. 075/504.5680 sschippa@regione.umbria.it
Cinzia Bellucci: tel. 075/504.5668 cbellucci@regione.umbria.it
Paola Occhineri: tel 075/504.5215 pocchineri@regione.umbria.it

 

ARTICOLO 12

 QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Regione Umbria adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione di quanto di seguito riportato.

Livello comunitario:

Comunicazione della Commissione Europea Comunicazione COM(2010) 3.03.2010 Europa 2020 “Una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 -09/11/2012);
Regolamento n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il Quadro Finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo Europeo di sviluppo regionale e del Fondo Sociale Europeo nonché degli stati membri ammessi a beneficiare del Finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
Decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea”, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;
Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”;
Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento Europa;
Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della CE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. 1303/13 del PE e del Consiglio per le modalità di trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni su strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento di Esecuzione  (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento Delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Livello nazionale:

Documento del 27.12.2012 “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale è stato avviato il confronto pubblico per la preparazione dell’Accordo di partenariato;

Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo stato membro alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di esecuzione della commissione del 29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
legge n. 53, 8 marzo 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città...”;
d.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successivi decreti attuativi.

Livello regionale:

DGR 941 del 30 luglio 2012 che definisce il modello di governance per l’avvio della futura programmazione, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale - tra le tre Direzioni regionali e i relativi Ambiti di coordinamento - con il ruolo di analizzare le priorità e gli obiettivi della Strategia Europa 2020 in relazione agli 11 obiettivi tematici generali della proposta di regolamento generale dei Fondi del QSC e tradurli in priorità specifiche di investimento regionale per ciascun Fondo del QSC;

DGR 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico regionale 2014-2020”;
DGR 1633 del 29/12/2015 recante in oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà”;
D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010 Decisione di esecuzione della Commissione del 12.12.2014. Presa d’atto” e considerato che nel POR si prevede all’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà del PO FSE Umbria 2014-2020, priorità d’investimento 9.4) miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale, obiettivo specifico/RA: 9.3 “Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti ai bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia”;
Comitato Unico di Sorveglianza dei POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n. 270 del 10.03.2015, il quale nella seduta di insediamento ha approvato:

Regolamento interno di funzionamento;
Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
Strategia di comunicazione;
criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione da parte del Comitato di Sorveglianza  del FSE approvati in data 07.07.2015;

Deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 27/03/2015 “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA)” e successive deliberazioni di modificazione (DGR 192 del 29/02/2016 e DGR 285 del 21/03/2016) che:

Individua i Servizi della Giunta Regionale responsabili della programmazione operativa, gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo delle attività ricomprese nei vari Assi e priorità di investimento del POR FSE 2014-2020 e attribuisce al Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria” la priorità d’investimento 9.4;
attribuisce le risorse di cui alla priorità di investimento 9.4. al CDR del Servizio “Programmazione nell’area dell’inclusione sociale, economia sociale e terzo settore”;
individua, all’interno della citata priorità di investimento 9.4 anche l’intervento specifico “Buoni servizi via INPS per prestatori individuali di servizi domiciliari da elenco regionale (buoni servizio per servizi a persone con limitazione dell’autonomia (rete dei servizi socio sanitari domiciliari))”;

Piano Sociale Regionale 2010-2012, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 368 del 19/01/2010;
DGR n. 405 del 27/03/2015 e n. 1226 del 27/10/2015 con le quali è stato preadottato il Nuovo Piano Sociale Regionale;
legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”  e, in parricolare, quanto previsto al capo I “Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, artt. 263, 289, 290,  al Titolo IV “Politiche per le Famiglie” capo I “Riconoscimento e valorizzazione delle famiglie e Capo II “Servizi, Interventi e Azioni per le Famiglie”;
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 “Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia”;
DGR n. 405 del 8 marzo 2010 “Linee di indirizzo regionali per l’area diritti dei minori e delle responsabilità familiari”;
DGR n. 1279 del 20 settembre 2010, con la quale è stato approvato il programma attuativo degli interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi della Intesa in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti locali, del 29 aprile 2009, che comprende anche il progetto regionale sperimentale “Family help (famiglie persone in aiuto al lavoro di cura, a sostegno dei compiti familiari)”;
DGR n. 1779 del 06 dicembre 2010, con la quale è stata approvata la Convezione fra Dipartimento per le pari opportunità del Consiglio dei Ministri e Regione Umbria avente per oggetto la disciplina per il perseguimento da parte della Regione Umbria delle finalità specifiche per la realizzazione di un sistema integrato di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro il cui programma attuativo prevede anche il progetto sperimentale “Family help” sopra citato;
DGR n. 539 del 01 giugno 2011 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di domande per l’iscrizione all’elenco regionale “Family Help” e la DGR n. 7 del 16/01/13 “Prosecuzione del Progetto Family Help”;
relazione intermedia e finale, relativa alla sperimentazione del progetto Family Help, (realizzato ai sensi dell’Intesa 2010 e dell’Intesa 2012), inviata al Dipartimento Pari Opportunità.

 

Allegato aLL’AVVISO PUBBLICO

Regole di base

 

 

 

ALLEGATO 1)

 

REGOLE DI BASE RELATIVE ALLE PRESTAZIONE EROGATE DAI SOGGETTI ISCRITTI NELL’ELENCO REGIONALE ‘FAMILY HELPER’[1]

 

I servizi erogabili sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

attività di supporto a bambini e ragazzi, fra cui accompagnamento a scuola o nelle attività extra-scolastiche e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
supporto all'espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità quotidiane, accompagnamento di persone (quali minori, adulti ed anziani in difficoltà) con esclusione delle prestazioni specialistiche di ogni tipo in campo educativo, sociale e sanitario.

Sono in ogni caso escluse le prestazioni normate dalla legge regionale 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, art. 299, le prestazioni sanitarie e/o comunque relative all'esercizio di attività e professioni nei campi socio-educativi, socio-assistenziale e socio-sanitari oggetto di normazione cogente nazionale e/o regionale.

 

RESPONSABILITÀ NELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

 

Diritti della persona/famiglia quale committente

Scegliere liberamente tra gli helper disponibili iscritti nell’elenco regionale.
Ricevere informazioni/comunicazioni sulle prestazioni erogabili dagli helper.
Essere rispettata nella propria specificità culturale, religiosa, di scelte educative e di cura.
Ricevere comunicazione tempestiva circa l'effettiva disponibilità del family helper nell'erogazione dei servizi richiesti.
Essere informata dal family helper su quanto accaduto in propria assenza.
Essere rispettata nella propria privacy.

 

Doveri della persona/famiglia quale committente

Retribuire il family helper secondo la durata pattuita della prestazione.
Rispettare la competenza del family helper.
Non chiedere prestazioni o servizi non ricompresi nell'oggetto dell'intervento specifico “Family Help”.
Comunicare tempestivamente al family helper assenze, cambiamenti di orari, mutamento delle esigenze riguardanti la prestazione.

 

Diritti del family helper

 Libertà di   accettare o meno la proposta della persona/famiglia committente
Ricevere informazioni/comunicazioni sulle prestazioni richieste.
Essere informati sulle specificità culturali, religiose, di scelte educative e di cura della persona/famiglia committente.
Ricevere comunicazione tempestiva circa assenze, cambiamenti di orari, mutamento delle esigenze riguardanti la prestazione.
Rifiutare l'erogazione di prestazioni o servizi non ricompresi nell'oggetto dell'intervento specifico Family help.
Essere rispettato nella propria privacy.

 

Doveri del family helper nei rapporti con la persona/famiglia quale committente

Utilizzare la diligenza dovuta nello svolgimento delle prestazioni.
Rispettare le regole e gli accordi presi con la persona/famiglia quale committente.
Rispettare le scelte educative e di cura della famiglia.
Adottare un comportamento consono ai criteri di cortesia e puntualità.

 

Doveri del Family helper nei rapporti con la Regione Umbria

Garantire la disponibilità allo svolgimento delle prestazioni previste dal progetto Family help nel territorio regionale.
Comunicare tempestivamente alla Regione, nelle modalità stabilite dall’avviso per la formazione dell’elenco regionale Family helper, qualsiasi modifica o variazione di residenza e/o domicilio, di recapito telefonico o altre evenienze   che possano   interferire sulla disponibilità all’offerta delle prestazioni.

 

 

 

* Quale iscritto all’elenco regionale Family helper mi assumo la responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 del codice civile per eventuali danni alle cose e persone causati nell’esercizio delle prestazioni erogate in qualità di ‘helper’.

 

* Autorizzo l’inserimento del mio nome e cognome, residenza, indirizzo mail e numero di telefono nell’Elenco regionale dei Family helper.

 

* Autorizzo la Regione Umbria ad effettuare le verifiche sulle prestazioni rese presso le persone e famiglie beneficiarie dell’intervento Family Helper.

 

 

[1] La sottoscrizione della domanda per essere iscritti all’elenco Family helper determina la sottoscrizione anche delle regole base parti integranti. 

 

 


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