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Notizie dal Comune

AVVISO - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NEL SUBAMBITO 1 UMBRIA
Documento
30.04.2019 -

Il 15 aprile 2019 l’Auri ha proceduto all’aggiudicazione definitiva a SOGEPU, in quanto capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria; il comune di Città di Castello deve quindi dare seguito agli atti per la costituzione della nuova società di capitali a partecipazione pubblica formata da SOGEPU ed ECOCAVE srl Unipersonale. Pubblichiamo sul sito istituzionale, l’avviso e lo schema di convenzione, che sarà sottoposto al voto del consiglio comunale di Città di Castello ma su cui ogni cittadino può presentare osservazioni entro il prossimo otto maggio alle ore 14.00. Tutta la documentazione e gli atti sono consultabili e scaricabili sull'albo pretorio al line a questo  link


 



 
Con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 29.04.2019 avente ad oggetto “PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A.U.R.I. UMBRIA - SUB AMBITO N. 1 - APPROVAZIONE SCHEMA DELIBERATIVO PER COSTITUZIONE NUOVA SOCIETÀ DI CAPITALI” è stato approvato lo schema di atto deliberativo per la costituzione di nuova società a partecipazione pubblica.
 
Il medesimo schema, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, unitamente agli allegati, viene pubblicato all’albo pretorio del comune per 8 giorni consecutivi (dal 29.04.2019 al 08.05.2019) affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione e presentare le proprie eventuali osservazioni.
 
Le osservazioni potranno essere presentate per PEC all’indirizzo comune.cittadicastello@postacert.umbria.it, ovvero per posta elettronica ordinaria  protocollo@cittadicastello.gov.it con allegato copia di un valido documento di identità, oppure personalmente all’ufficio di protocollo  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il lunedì e il giovedì. In ogni caso non saranno prese in considerazione le osservazioni pervenute oltre le ore 14.00 di mercoledì 8 maggio 2019.     Per ogni informazione rivolgersi a Servizio Controllo e Partecipazioni – Dott.ssa Pesole Daniela 075 8529298 
 
Questo avviso, gli atti e i documenti relativi sono pubblicato sull'albo pretorio on line a questo link

A seguire schema della convenzione che sarà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale 


 

SCHEMA DI ATTO DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso che:

-          So.Ge.Pu. S.p.A. è una società le cui azioni appartengono interamente ai Comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Gubbio, Montone, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina;

-          il Comune di Città di Castello controlla da solo So.Ge.Pu. S.p.A. essendo titolare del 91,057% del capitale sociale;

-          con deliberazione n. 24 del 30 marzo 2015 (“Partecipazione del Comune nella società SOGEPU s.p.a. Modifica statuto”), per le motivazioni ivi dettagliatamente illustrate e tuttora attuali, il Consiglio comunale di Città di Castello approvava il superamento del modello in house providing, configurando So.Ge.Pu. S.p.A. quale società soggetta alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali e, in conseguenza, approvava il nuovo statuto della società, ivi allegato a farne parte integrante e sostanziale;

-          l’Assemblea straordinaria della società ha approvato il nuovo statuto della So.Ge.Pu. S.p.A. con atto rep. n. 37.533 racc. 15.104 del 29 aprile 2015;

-          con deliberazione n. 48 del 3 luglio 2017 (“So.Ge.Pu. S.p.A.: adozione nuovo piano industriale. Modifica piano comunale di razionalizzazione delle società partecipate”) questo Consiglio comunale ha, tra l’altro, deliberato di condividere l’attuazione della strategia generale di base della mission della società, con particolare riferimento alla partecipazione alla gara per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Bacino ATI 1 della Regione Umbria, (punto 4.1 del suddetto piano industriale);

-          con deliberazione n. 73 del 28 settembre 2017 (“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100”), questo Consiglio ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 e approvato contestualmente la relazione tecnica al Piano, ribadendo che la partecipazione nella So.Ge.Pu. S.p.A. viene considerata, per le ragioni ivi specificate, strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

 

Premesso altresì che:

-          con deliberazione n. 94 del 27 novembre 2014 questo Consiglio comunale ha preso atto e confermato la deliberazione n. 8 del 24 settembre 2014 con la quale l’Assemblea dei rappresentanti dell’ATI n. 1 ha disposto l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ha approvato le Linee Guida del Bando di gara e l’Atto di impegno alla sottoscrizione del contratto di servizio; 

-          l’A.T.I. 1 – Ambito Territoriale Integrato 1 ha pubblicato (G.U.R.I. del 27 luglio 2015) un Avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria; 

-          SOGEPU ha presentato domanda di partecipazione quale capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), venendo ammessa alla procedura;

-          con lettera, l’AURI Umbria, subentrato all’’ATI n. 1, ha invitato i concorrenti prequalificati a produrre la propria offerta entro il 9 luglio 2018, termine poi posticipato all’8 agosto 2018;

-          SOGEPU, quale capogruppo del costituendo RTI con mandante Ecocave srl Unipersonale, ha presentato offerta;

-          la lettera di invito prevedeva,  in particolare ( cfr. Lettera di invito par A ) BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

a)       (Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti)

–    di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, entro un mese dall’aggiudicazione medesima, un soggetto giuridico unitario avente la forma di società di capitali di durata almeno pari a quella dell’affidamento;

–    (per la capogruppo degli operatori economici con idoneità plurisoggettiva - raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti), di impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per tutta la durata della concessione del servizio;

–    (per le mandanti degli operatori economici con idoneità plurisoggettiva - raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti), di impegnarsi a far parte del nuovo soggetto per almeno 5 (cinque) anni dall’affidamento; nel caso di cessione delle quote di partecipazione dovrà esserne data immediata comunicazione alla Amministrazione aggiudicatrice e dovrà essere garantita la permanenza in capo alla società dei requisiti per la qualificazione richiesti dall’Avviso di gara, così da assicurare il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla conclusione del servizio;

-          con determinazione dirigenziale AURI,  n. 43 del 30/01/2019, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del RTI in cui SOGEPU è capogruppo;

-          con determinazione dirigenziale AURI, n. 135 del 05/04/2019,  si è concluso il sub procedimento di verifica dell’offerta formulata dal predetto RTI provvisoriamente aggiudicatario;

-          con determinazione dirigenziale AURI, n. 140 del 15/04/2019, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore del predetto  RTI di cui SOGEPU è capogruppo;

-          con nota trasmessa a mezzo PEC n. 20036 del 29.04.2019, SOGEPU spa ha fatto pervenire la documentazione finalizzata alla prescritta costituzione della società richiesta dagli atti gara a carico del RTI  risultato aggiudicatario;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del  2 luglio 2018 con la quale questo comune  si è impegnato ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutte le deliberazioni eventualmente necessarie e conseguenti in base agli atti di gara e all’ordinamento vigente anche ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, al fine di garantire l’esecuzione del servizio pubblico in conformità ai medesimi atti di gara, dando fin da allora  incarico agli altri organi e uffici dell’Amministrazione di porre in essere anch’essi, nell’ambito delle rispettive competenze, quanto necessario al medesimo fine;

 

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 110 del 19.12.2018 di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100;

 

VISTA la nota come dietro pervenuta acclarata a protocollo al n.20036/2019 che si compone di:

a)      lettera di trasmissione e richiesta di adozione dei provvedimenti deliberativi conseguenti ai sensi degli  articoli 5 e 7 del D. Lgs. n. 175/2016;

b)      avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’ambito territoriale integrato n. 1 Umbria;

c)      lettera invito;

d)     domanda di partecipazione RTI;

e)      offerta economica presentata dal RTI;

f)       determinazione AURI n. 43 del 30/01/2019 – aggiudicazione provvisoria;

g)      determinazione AURI n. 135 del 05/04/2019 – congruità offerta;

h)      determinazione AURI n. 140 del 15704/2019 – aggiudicazione definitiva;

i)        bozza di Atto Costitutivo;

j)        bozza di Statuto;

 

atti tutti che in copia si allegano alla presente deliberazione (Sub A),  per costituirne parte integrante e sostanziale;

 

VISTO l’articolo 5 del D. Lgs. n. 175/2016 che testualmente recita:

 “Art. 5. Oneri di motivazione analitica 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

 

Visto l’articolo 7 del medesimo D. Lgs. che testualmente recita: 

 “Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica” 1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali; 
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; 
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; 
d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.
7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; 
b) la trasformazione della società; 
c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
d) la revoca dello stato di liquidazione.

 

VISTA la proposta di atto costitutivo e la bozza di statuto della costituenda società;

 

PRESO ATTO che la stessa prevede la costituzione di una società a responsabilità limitata denominata SOG. ECO S.R.L. con sede legale a Città di Castello e con i seguenti contenuti:

-          oggetto sociale: attività connesse alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti con particolare riferimento a tutte le attività previste nel bando  di gara;

-          capitale sociale: euro 500.000,00;

-          quote di partecipazione: SOGEPU spa 49% - Ecocave 51%,

-          organo amministrativo: Amministratore unico;

-          ripartizione delle attività previste in gara all’interno dell’RTI:  62% SOGEPU, 38 % ECOCAVE;

 

RILEVATO CHE la convenienza economica della scelta si ricava in modo analitico dalla stessa offerta economica formulata in sede di gara e giustificata dal medesimo RTI in sede di verifica di congruità;

 

RITENUTO che:

-          la ripartizione delle quote sociali tra SOGEPU spa (49%) ed ECOCAVE (51%) consegue ad autonome scelte degli organi gestionali delle due società che in tal senso si sono determinate in sede di accordo preliminare di partecipazione a gara;

-          L’ambito operativo della costituenda società è dettato dal capitolato di affidamento come integrato dai contenuti dell’offerta formulata dal RTI e risultata aggiudicataria;

 

DATO ATTO CHE la ripartizione di ricavi ed utili dovrà avvenire sulla base delle effettive quote di esecuzione del contratto di concessione coerentemente con l’offerta presenta in gara;

 

RITENUTO pertanto che sussistono le motivazioni tutte richieste dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 175/2016, per aderire alla proposta costituzione della predetta società;

 

Acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio Finmanziario di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

 

Acquisito altresì il parere del collegio dei revisori in data ..………..  ai sensi e per gli effetti dell’articolo 239 del TUEL;

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:

 

Presenti:…….

Favorevoli: …….

Astenuti: …….

Contrari: …..

 

Delibera

 

1.      Di costituire per il tramite della partecipata SOGEPU SPA una società a responsabilità limitata avente ad oggetto lo svolgimento in concessione del Servizio Pubblico Locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto, smaltimento etc.) nel Sub Ambito n. 1 Umbria come individuato dell’Autorità Umbria Rifiuti e Idrico con la società ECOCAVE SRL secondo quanto in premessa indicato e come dettagliatamente descritto nell’allegata documentazione;

2.      Di dare atto che la ripartizione di ricavi ed utili dovrà avvenire sulla base delle effettive quote di esecuzione del contratto di concessione coerentemente con l’offerta presenta in gara.

 

 


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