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Notizie dal Comune

Avviso pubblico: "Fatturazione elettronica". Le disposizioni del Comune per i propri fornitori (aggiornamento codici IPA del 7 aprile 2015)
Fatturazione elettronica
30.03.2015 -

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, e quindi  dal 30 giugno 2015, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Si comunica, quindi, ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31/03/2015 che i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Città di Castello  sono allegati al presente articolo (aggiornati al 7 aprile 2015).

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

  • Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010;
  • Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, ove previsti.

Questa Amministrazione avrà cura di comunicare ai fornitori, oltre ai dati obbligatori, tutti gli  altri dati necessari alla gestione contabile della fattura, indicando l’elemento del tracciato della fattura elettronica nel quale inserirli.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si raccomanda la compilazione di tutti i campi richiesti, inclusi quelli non obbligatori ai fini della trasmissione della fattura elettronica.

Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

 


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